Il provvedimento è stato adottato a seguito delle numerose segnalazioni e lamentele pervenute da parte della cittadinanza riguardo ai disagi causati dalle deiezioni canine, sia solide sia liquide, in prossimità di edifici, strade, marciapiedi, passaggi, aree e giardini pubblici.
L'ordinanza dispone, a carico dei proprietari, detentori o custodi di cani, i seguenti obblighi e divieti:
- custodire gli animali all'interno delle proprietà private adottando tutte le misure idonee a impedirne la fuga sulla pubblica via;
- essere muniti, durante la conduzione dei cani, di idonei strumenti per la raccolta delle deiezioni solide;
- avere con sé, durante l'accompagnamento dei cani, bottigliette, borracce, spruzzatori o altri contenitori contenenti esclusivamente acqua, privi di sostanze chimiche o detergenti, da utilizzare all'occorrenza;
- esibire, su richiesta della Pubblica Autorità o degli organi di vigilanza, gli strumenti destinati alla raccolta e alla pulizia delle deiezioni;
- provvedere all'immediata rimozione delle deiezioni solide prodotte dagli animali sulle aree pubbliche o aperte al pubblico e conferirle, previa raccolta in appositi involucri, nei contenitori destinati ai rifiuti;
- versare una congrua quantità d'acqua nel punto interessato dalle deiezioni liquide prodotte dai cani, al fine di favorirne la diluizione e la pulizia della superficie;
- utilizzare il guinzaglio durante la conduzione del cane;
- utilizzare, ove necessario, anche la museruola, rigida o morbida, in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali ovvero su richiesta delle Autorità competenti;
- assicurare costantemente agli animali la disponibilità di acqua fresca e pulita, di idonei spazi ombreggiati e di un ricovero o ambiente adeguato a proteggerli dalle elevate temperature e dall'esposizione diretta ai raggi solari, adottando ogni misura necessaria a prevenire situazioni di sofferenza.
È altresì fatto divieto di:
- consentire ai cani di urinare in prossimità dei portoni di ingresso e degli accessi alle abitazioni, sui muri, sulle vetrine, sui marciapiedi, in prossimità di edifici pubblici e di culto, sui contenitori della raccolta differenziata esposti dagli utenti, presso le fermate degli autobus e in ogni altro luogo di analogo interesse pubblico;
- affidare i cani a persone che, per età o condizioni fisiche, non siano in grado di garantirne un'adeguata custodia;
- detenere cani su balconi o terrazze dalle ore 11:00 alle ore 18:00 durante il periodo estivo;
- detenere o mantenere gli animali d'affezione legati alla catena o mediante altro strumento di contenzione che ne impedisca il libero movimento nel luogo di detenzione o di dimora, ai sensi dell'art. 10 della Legge 6 giugno 2025, n. 82. Restano salve esclusivamente le ipotesi motivate da documentate ragioni sanitarie ovvero da temporanee e comprovate esigenze di sicurezza, nel rispetto della normativa vigente e limitatamente al tempo strettamente necessario.
Allegati : ORDINANZA_SINDACALE_N._18_DEL_20.07.2026